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In merito ai soci, lo Statuto dell'associazione Giovani nel Mondo prevede che:
Art. 3.1
Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Art. 3.2
I soci dell'Associazione si dividono in:
a) soci fondatori
b) soci ordinari
c) soci onorari
d) soci sostenitori
-soci fondatori: le persone che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari, nonchè coloro i quali essendo in possesso di particolari benemerenza nei confronti dell'Associazione siano ammessi tra i fondatori con delibera unanime del Consiglio Direttivo;
-soci ordinari: le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'associazione e si impegnano a versare, per tutta la permanenna del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci;
-soci onorari: le persone fisiche invitate a far parte dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolare meriti professionali o scientifici e/o perchè abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
-soci sostenitori: le persone, gli Enti, le Istituzioni, le Soceità, le associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'articolo 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni e contributi. Le persone giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.
Art 3.3 L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di una richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 3.4 La qualità di socio si perde:
-per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente all'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento;
-per recesso, ovvero per mancato versamento della quota protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza del termine;
-per decesso;
-per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto.
Art. 3.5 E' escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa. |